giovedì 19 agosto 2010

Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “INDÀRA”

Articolo 1 – Natura e Scopi

L’Associazione “Indàra”, d’ora in avanti denominata in forma abbreviata “Associazione”, è un ente non commerciale, senza fini di lucro ed apartitica.

Essa opera di norma nell’ambito territoriale nazionale, riservandosi forme di collaborazione con enti ed associazioni analoghe di altri paesi e persegue, anche avvalendosi di convenzioni con Enti pubblici e privati, i seguenti scopi:

a) partecipare alla vita pubblica della Città di Naro, della Provincia regionale di Agrigento, della Regione Sicilia, dell’Italia e dell’Unione Europea, favorendone lo sviluppo in campo sociale, economico e culturale;

b) proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, esercitando una funzione di formazione e crescita politica, sociale, professionale, culturale, civile ed umana;

c) promuovere in ambito locale e non attività volte alla sensibilizzazione della cittadinanza su fattori quali: stato di mantenimento dei beni cittadini; gestione delle risorse finanziarie a disposizione da parte degli amministratori; adozione, da parte degli amministratori, di politiche adeguate a favorire lo sviluppo dei campi di cui al punto a);

d) promuovere iniziative ricreative, sportive, culturali e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico;

e) promuovere l’instaurazione di gemellaggi con città che possiedono patrimoni artistici o culturali simili a quelli naresi;

f) promuovere, realizzare direttamente o in collaborazione con istituti, associazioni, enti, organizzazioni sindacali, politiche, culturali, umanitarie, comitati, sia nazionali sia internazionali, iniziative di sensibilizzazione, informazione, istruzione e formazione, attività di ricerca e studio, pubblicazioni, connesse al raggiungimento degli scopi sociali;

g) favorire l’integrazione delle minoranze etniche presenti nel territorio;

h) promuovere iniziative volte all’incremento del flusso turistico, in quanto possibile fonte di benessere per la cittadinanza;

i) l'Associazione intende altresì promuovere tutte le attività necessarie o utili per conseguire le proprie finalità in particolare attraverso la realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, pubblicazioni (stampa, audio, video, ecc.), studi, ricerche, organizzazione di eventi sociali e culturali (anche di natura artistica), scambi socio-culturali con l’estero, messa in rete di uno o più siti internet, uno o più BLOG, giornali e riviste stampate e telematiche, e con ogni altra iniziativa che verrà ritenuta adatta allo scopo.

Articolo 2 – Sede legale

L’Associazione ha sede legale in Naro (AG), Viale Umberto I, 91.

Articolo 3 – Ammissione

Possono essere ammessi quali soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche e le associazioni che condividono le finalità della stessa e si impegnano a realizzarle.

L’adesione comporta la partecipazione all’associazione in qualità di socio ordinario.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere al Consiglio Direttivo espressa domanda scritta, o per posta elettronica, o tramite sito web gestito dall’Associazione, che deve essere accolta dal Consiglio Direttivo, il quale prima di deliberare chiederà il parere, anche informale, e non vincolante dei soci.

L’Adesione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso o l’esclusione, anche per mancato pagamento della quota associativa.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

Per essere ammesso a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza ed indirizzo e-mail;

b) dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 5 – Soci

Sono Soci quelli che dopo aver rivolto al Consiglio Direttivo espressa domanda scritta, o per posta elettronica, o tramite sito web gestito dall’Associazione, l’abbiano vista accolta.

Nella domanda d'adesione l'aspirante socio dichiara implicitamente di accettare senza riserve e di attenersi allo statuto dell'Associazione ed a quanto riportato nell’atto costitutivo, regolamenti, disposizioni deliberate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. Autorizza il Presidente o sui delegati al trattamento dei dati per i fini dell’Associazione secondo le norme vigenti. Si impegna a non arrecare in alcun modo danno o disonore all’Associazione.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

dimissioni volontarie;

morte;

esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo.

Sono soci dell’Associazione

1. soci fondatori

2. soci onorari

3. soci ordinari

- Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione e sono i firmatari dell’atto costitutivo allegato.

- Sono soci onorari coloro che per la loro attività a favore dell’Associazione o delle finalità che l’Associazione propone, sono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza semplice.

- Sono soci ordinari tutti coloro che hanno richiesto l'iscrizione all’Associazione e non hanno ricevuto pronunciamento di diniego della domanda.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito, fatti salvi eventuali contratti di collaborazione a progetto od occasionale, assunzione, relativi a specifiche attività professionali secondo quanto definito dalle leggi vigenti in materia.

Vige la disciplina uniforme del rapporto associativo:

Tutti i soci hanno diritto di voto in Assemblea. Il voto è singolo rispetto ad ogni persona fisica o giuridica aderente all’Associazione e non è ammesso il voto per delega.

Tutti i soci sono eleggibili negli organi dell’Associazione.

Tutti i soci hanno libero accesso ai locali sociali, negli orari di apertura definiti nelle deliberazioni dal Consiglio Direttivo, nonché alla consultazione del sito internet dell’Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle iniziative organizzate dall’Associazione ed a tutte quelle di cui l'Associazione si fa promotrice.

Tutti i soci hanno precedenza assoluta rispetto ai cittadini non soci per la partecipazione ad iniziative formative, culturali, dibattiti, assemblee, ecc., organizzate dall’Associazione. In caso di iniziative per le quali il numero di partecipanti possibili fosse inferiore alle domande pervenute dai soci, la precedenza l’avrà l’ordine temporale delle richieste pervenute.

Articolo 6 – Servizi ai soci

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa.

Articolo 7 – Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

a) al pagamento della tessera sociale;

b) all’osservanza dello statuto, dell’Atto costitutivo, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie;

c) a mantenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;

d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Articolo 8 – Rimozione dei soci

I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando non prendano parte ad almeno una Assemblea sociale (sia essa ordinaria o straordinaria) durante un intero anno solare;

c) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

d) quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all’associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera relativamente all’espulsione del socio dall’Associazione, su parere anche informale e non vincolante degli altri soci. Il Presidente comunicherà al socio o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica o a mezzo posta ordinaria l’esclusione dall’Associazione assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione entro trenta giorni dalla delibera.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione, senza altre formalità, se non quelle previste per le iscrizioni. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.

Articolo 9 – Finanziamento delle attività

Le entrate necessarie al finanziamento delle spese e per le attività associative provengono dal versamento delle quote associative, da contributi associativi straordinari, da contributi volontari degli Aderenti, da fondi derivanti da raccolte pubbliche, da contributi e finanziamenti di Enti Pubblici e Privati e della Comunità Europea, da donazioni anonime secondo quanto stabilito dalle norme vigenti per i partiti, donazioni e lasciti testamentari, da azioni di tipo commerciale finalizzate al finanziamento di attività coerenti con gli scopi dell’Associazione di cui all’art. 1, da contributi di organismi internazionali, introiti derivanti da convenzioni, rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo e da altre eventuali operazioni senza fini di lucro.

I fondi sono affidati al Segretario del Consiglio Direttivo con funzioni di Tesoriere o qualora il Consiglio Direttivo lo ritenesse necessario verranno depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo stesso. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del Presidente. Tutti i contributi e fondi ricevuti e le operazioni finanziarie sono riportati individualmente in un apposito rendiconto a disposizione di tutti i membri del Consiglio Direttivo, redatto dal Segretario, con funzioni di Tesoriere. Nessuna operazione avente carattere di uscita finanziaria, anche se approvata a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, può essere effettuata senza essere stata preventivamente accettata dal Presidente con atto scritto. Per quel che riguarda tali operazioni il Presidente potrà delegare la firma al Vice-Presidente con delega scritta anche trasmessa tramite fax od e-mail.

Articolo 10 – Patrimoni

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

b) dalle quote versate dai Soci;

c) da qualsiasi provento derivante dall'attività svolta dall'Associazione stessa;

d) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

e) dal fondo di riserva.

Articolo 11 – Somme versate

Le somme versate per la tessera e per le altre eventuali quote sociali non sono rimborsabili in ogni caso.

Articolo 12 – Bilancio

Il bilancio consuntivo comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e dev’essere presentato all’Assemblea entro il primo quadrimestre dell’anno successivo.

I bilanci restano depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione e, successivamente una volta approvati saranno consultabili previa richiesta scritta da parte di uno o più soci.

Articolo 13 – Residuo di bilancio

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al fondo di riserva; il rimanente a disposizione per le iniziative di cui all’articolo 1 e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Articolo 14 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) L’Assemblea dei Soci;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente dell’Associazione;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti gli Organi sociali debbono essere soci dell’Associazione. Tutti i soci possono essere eletti negli organi sociali. L’accettazione, l’esercizio e la partecipazione alle riunioni degli Organi sociali si svolge a titolo gratuito, ma ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, a titolo di rimborso spese, previa presentazione della documentazione, ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e solo se preventivamente autorizzate.

Le attività di cui ai punti precedenti sono svolte dall'Associazione, prevalentemente, tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Attività occasionali possono essere svolte con prestazioni gratuite anche di cittadini simpatizzanti non aderenti se autorizzate dal Consiglio Direttivo. Possono ad essi essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, a titolo di rimborso spese, previa documentazione, ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e solo se preventivamente autorizzate.

E’ facoltà del Consiglio Direttivo definire contratti di collaborazione, avvalersi di prestazioni occasionali retribuite secondo i termini di legge, per lo svolgimento delle proprie attività, nei confronti sia di qualsiasi socio aderente e sia di soggetti esterni all’Associazione.

Articolo 15 – Assemblee dei soci

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Esse sono convocate con annuncio scritto o tramite e-mail ad ogni socio.

Articolo16 – Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno. Essa :

a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

b) procede alla nomina a maggioranza semplice delle cariche sociali alla scadenza del loro mandato.

c) elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlla lo svolgimento delle elezioni;

d) approva il bilancio;

e) approva gli stanziamenti per iniziative previste dall’articolo 1 del presente statuto;

f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Articolo 17 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria è convocata:

a) tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;

b) ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata almeno i 2/5 dei soci.

Articolo 18 – Regolamento dell’Assemblea

L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ed in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, ed in caso anche egli sia assente, al suo posto il membro più anziano del Consiglio Direttivo; se nessun membro del Consiglio direttivo è presente, l’Assemblea elegge un presidente al suo interno.

Le deliberazioni approvate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di questi dal membro più anziano del Consiglio Direttivo e dal Segretario dell'Assemblea.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali, se richiesto, è necessaria la segretezza del voto.

Alla votazione partecipano tutti i soci presenti.

Articolo 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri (quattro più il Presidente) eletti tra i soci che si candidano durante l’assemblea e restano in carica due anni.

Ogni due anni l’Assemblea ordinaria elegge il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo. Qualora uno o più membri del Consiglio Direttivo dovessero abbandonare la carica si provvederà, durante la prima assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, all’elezione dei sostituti che manterranno la carica per il periodo residuo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente e il Segretario amministrativo e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all’attività svolta dall’Associazione per il conseguimento dei suoi fini sociali. Il Presidente, il vice Presidente, il Segretario compongono l’Ufficio di Presidenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce convocato dal Presidente o dai 2/5 dei suoi membri o, secondo regolamento interno del Consiglio stesso, in date periodiche prefissate.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. Sono ammesse deleghe scritte tra i suoi membri ed in caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

Il Consiglio Direttivo deve:

a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;

b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;

c) redigere i bilanci;

d) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;

f) formulare il regolamento interno dell’Associazione;

g) deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;

h) favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di commissioni, gruppi di lavoro ovvero di strutture di supporto alla propria attività, redigere regolamenti, emanare disposizioni sull’utilizzo di strumenti, attrezzature, locali, disporre l’acquisto di beni mobili ed immobili. E’ ricompresa nella gestione ordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la facoltà di assunzione di dipendenti e/o di avvalersi di collaboratori occasionali od a progetto esterni, stipulando con loro contratti a norma di legge e/o stipulare contratti assicurativi e/o accendere conti correnti, a base coperta, presso banche e/o istituti di credito, in Italia, stipulare contratti con aziende di servizio, professionisti e simili. Eventuali collaborazioni a progetto, occasionali, assunzioni di lavoratori dipendenti, avverranno ad insindacabile giudizio e potranno essere sia di persone fisiche esterne all’associazione sia di soci aderenti ordinari, onorari o fondatori sia componenti degli organi sociali. Nessuna operazione avente carattere di uscita finanziaria, anche se approvata a maggioranza qualificata dal Consiglio Direttivo, può essere effettuata senza essere stata preventivamente accettata dal Presidente con atto scritto. Il Presidente potrà delegare il Vice-Presidente alla firma degli atti di tali operazioni con delega scritta anche trasmessa tramite fax od e-mail.

Articolo 20 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti od un Revisore unico possono essere nominati dall’Assemblea dei soci qualora l’Assemblea lo ritenga necessario per l’ordinato perseguimento degli scopi istituzionali.

I Revisori dei Conti sono eletti a maggioranza dell’Assemblea ordinaria dei soci in numero di tre e restano in carica due anni. La carica è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.

Il Collegio scade insieme agli altri organi dell’Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il controllo sulla gestione amministrativa e il controllo contabile dell’Ente; redige la relazione sul bilancio consuntivo, preventivo e sull’assestamento di bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, o il Revisore Unico, se nominati, debbono essere invitati ad assistere ad ogni riunione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci.

Articolo 21 – Mansioni del Presidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

In caso di assenza, impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla prima riunione dell’Assemblea dei soci che eleggerà il nuovo Presidente.

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri del Consiglio Direttivo, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all’Associazione.

Al Presidente compete l’attuazione delle decisioni e/o delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo del quale ultimo costituisce - per Statuto - il delegato per l’attuazione di quanto ogni volta deliberato, ed al quale Consiglio Direttivo, comunque, il Presidente riferisce circa l'attività compiuta.

Il Presidente può compiere atti di amministrazione – ordinaria o straordinaria - preventivamente non deliberati, ma in tal caso deve, contestualmente, ratificare il suo operato al Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo e l'osservanza dello Statuto e di eventuali regolamenti e disposizioni emanati da lui stesso, dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea degli Aderenti.

Il Presidente può delegare il presidio di specifiche attività a membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può avvalersi della collaborazione volontaria di qualsiasi socio a suo insindacabile giudizio. Il Presidente può avvalersi della collaborazione volontaria di qualsiasi cittadino non socio rispetto ad una specifica attività in coerenza con gli scopi sociali dell’Associazione. Ai collaboratori del Presidente non è dovuto alcun compenso per tale attività, è ammesso solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, previa presentazione della documentazione.

E’ facoltà del Presidente emettere un provvedimento anche verbale, che sarà riportato agli atti, di sospensione di qualsiasi socio e di allontanamento dalla sede dell’assemblea o da qualsiasi locale sociale in caso questi con il suo comportamento molesti, offenda, comprometta il regolare svolgimento dei lavori e/o arrechi danno diretto o indiretto all’Associazione sia all’immagine sia ai beni della stessa sia nella persona giuridica che essa costituisce sia nei confronti di qualsivoglia suo altro aderente. Tale provvedimento di sospensione sarà reso definitivo con delibera del Consiglio Direttivo entro trenta giorni o annullato per decisione dello stesso.

Articolo 22 – Segretario e tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo e i membri del Consiglio Direttivo in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria. Il tesoriere presenterà trimestralmente il bilancio provvisorio al Consiglio Direttivo. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere sostituito con decisione della maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee degli Aderenti e del Consiglio Direttivo. Il Segretario è il responsabile del registro degli Aderenti, del registro delle Assemblee e del registro delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne provvede l’aggiornamento. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere sostituito con decisione della maggioranza semplice dei membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 23 – Scioglimento dell’Associazione e destinazione del patrimonio

L'Associazione si può sciogliere su delibera dell'Assemblea con una maggioranza dei 2/3 dei soci.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta sulla destinazione del patrimonio residuo.

Articolo 24 – Cariche sociali

Le cariche sociali non sono retribuite.

Articolo 25 – Modifiche allo statuto

Le modifiche allo statuto possono essere richieste dal Consiglio Direttivo o dalla maggioranza qualificata degli aderenti e comunque devono essere approvate dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea dei soci.

Articolo 26 – Norme generali

Per quanto non compreso nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge (norme, vigenti, del Codice Civile sulle associazioni) e in mancanza di esse le decisioni verranno prese dell’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

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